Successo per lo Studio davanti al Tribunale di Teramo che, in accoglimento dell’eccezione sollevata, ha dichiarato l’inammissibilità del reclamo avversario proposto ai sensi dell’art. 178 c.p.c. contro un provvedimento di estinzione del giudizio pronunciata dal giudice monocratico.
Infatti, qualora il giudice istruttore nel corso del giudizio a cognizione piena opera come giudice monocratico, il provvedimento con cui viene dichiara l’estinzione del processo non è soggetto a reclamo. Piuttosto, atteso che il provvedimento determina la conclusione del giudizio in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo, il provvedimento medesimo ha natura sostanziale di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con gli ordinari mezzi di impugnazione.
Questo dunque il principio sancito dal Tribunale:
l’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, pronunciata ai sensi dell’articolo 181, comma 1, Codice di procedura civile dal giudice monocratico di primo grado, per la mancata comparizione di entrambe le parti all’ udienza, produce, “ex lege”, l’estinzione del giudizio, peraltro, anche nel caso in cui l’estinzione non sia stata formalmente dichiarata e, conseguentemente, la relativa ordinanza – che ha carattere decisorio, e, quindi, natura sostanziale di sentenza – deve ritenersi appellabile
Trib. Teramo, Sent., n.609/2022 del 15 giugno 2022
A disposizione del lettore copia della sentenza in commento.

