Amministratore unico di S.r.l. e revoca cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c.

Successo per lo Studio dinanzi al Tribunale di L’Aquila che, in accoglimento delle difese svolte, ha rigettato la domanda cautelare di un socio di S.r.l. per la revoca dell’amministratore unico (anch’esso socio).

Nel caso di specie, il socio ricorrente agiva contro l’amministratore unico ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., lamentando l’irregolarità di talune condotte. Trattandosi però di società partecipata in via paritaria da due soci (l’amministratore unico e il socio ricorrente), nel cui ambito (i) le operazioni per cui vi era causa erano state condivise dagli stessi, (ii) sussisteva l’ingerenza del socio ricorrente negli atti contestati e (iii) entrambi avevano beneficiato delle dazioni, il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per disporsi la revoca dell’amministratore in via cautelare.

Il Tribunale ha dunque statuito che il socio amministratore di S.r.l. non può essere revocato in via cautelare qualora l’altro socio ricorrente abbia “condiviso con lo stesso amministratore procedure non corrette e la distrazione del denaro della società per fini personali, di entrambi i soci“.

Nel corso del giudizio si è ritenuto di far rilevare al Tribunale due aspetti fondamentali in tema di società. In primo luogo, il rilievo che la buona fede ha anche nel contratto di società. È noto, infatti, che le decisioni dei soci esprimono «una vera e propria volontà negoziale, con la conseguente applicabilità ad esse, nel silenzio del legislatore, delle disposizioni generali sul contratto (sia pure per il tramite dell’art. 1324, attesa la loro inquadrabilità, più che fra i contratti in senso stretto, fra gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale»[1] e dunque non si può prescindere dall’osservanza della buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c. nell’esecuzione del contratto societario.

Infatti, insegna la giurisprudenza che «Oltre che al rispetto della legge e del principio generale del neminem laedere, i soci sono, pertanto, pur sempre tenuti ad osservare i doveri di correttezza e buona fede nei confronti della società, degli altri soci e dei terzi»[2] e pertanto «tutte le determinazioni e decisioni dei soci, assunte formalmente o informalmente durante lo svolgimento del rapporto associativo, debbono essere considerate come veri e propri atti di esecuzione e devono conseguentemente essere valutate nell’ottica della tendenziale migliore attuazione del contratto sociale».

In secondo luogo, si sarebbe comunque dovuto dare rilievo all’espressione inequivocabile di un consenso in forma scritta all’assunzione della decisione da parte del socio ricorrente, sulla scorta del principio secondo cui «Il consenso espresso per iscritto sembrerebbe invece prescindere dall’iniziativa della società: in tale sistema, i soci manifestano il proprio consenso, rispetto ad una determinata operazione, in assenza di una formale sollecitazione o di uno specifico atto di interpello; si tratterebbe perciò di una fattispecie aperta, che può comprendere tutte le manifestazioni di volontà che non siano rese in adesione ad una proposta formale e precostituita, ma che scaturiscano dall’incontro delle singole espressioni di volontà dei soci […]»[3]. Nello stesso senso, la giurisprudenza ha anche ritenuto sussistere la responsabilità del socio della S.r.l. ex art. 2476 co. 8, c.c. nei casi in cui abbia comunque contribuito con il proprio consenso (espresso in qualsiasi forma) a una determinata operazione «a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale e dunque anche nei casi in cui vi sia un impulso che il socio abbia comunque dato a livello decisionale al di fuori di formali procedimenti di decisione o di autorizzazione. A tal fine, dovranno essere prese in considerazione tutte quelle manifestazioni di volontà espresse dai soci anche in forme non istituzionali e meramente ufficiose». (Trib. Roma, 1 giugno 2016).

D’interesse è stata anche la valutazione del Tribunale in merito al periculum in mora, rispetto al quale si è evidenziata la “solidità” dell’azienda per accertarsi l’insussistenza anche di questo presupposto (oltre alla mancanza, ad una valutazione sommaria, di un danno gravo e irreparabile).

A disposizione del lettore il provvedimento in commento.


[1] Zanarone, sub art. 2479, in Commentario Schlesinger, Milano, 2010, pp. 1271-1272. In giurisprudenza, cfr. Cass. n.23599/2006 in Nuova giur. civ. comm., 2007, p.1043.

[2] Trib. Roma, 01/06/2016 consultabile su ilcaso.it, che richiama a sua volta Cass., n. 27387/2005 e Cass., n. 9353/2003.

[3] Carbonara, Elementi organizzativi e forme decisionali extra-assembleari nella società a responsabilità limitata, in Giur. Comm., 2017, p.999; ma in tal senso, soprattutto, Abriani, Decisioni dei soci. Amministrazione e controlli, in Diritto delle società. Manuale breve, Milano, Milano, 2008, p.302 nt.2; Nuzzo A., sub art. 2479, in Società di capitali. Commentario (a cura di Niccolini-Stagno d’Alcontres), Vol. III, Napoli, 2004, p.1627 nt. 3.

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