
Il Tribunale di Roma (Giudice Dott. Romano, in funzione di Giudice del Registro delle Imprese) ha enunciato un principio di diritto particolarmente interessante in tema di società di persone. Segnatamente, il Tribunale ha sancito che per le Società Semplici e per le Società in Nome Collettivo l’amministrazione può essere affidata anche a soggetti esterni alla compagine sociale e che non rivestono la qualità di socio. Ciò, purché tra i soci di questi tipi societari non sia stato stipulato un patto di esclusione o limitativo della responsabilità.
Il Tribunale chiarisce poi che analogo principio, invece, non potrebbe valere per le Società in Accomandita Semplice, per le quali il legislatore ha previsto esplicitamente che l’amministrazione può essere affidata solo ai soci accomandatari (arg. ex. art. 2318, comma 2, c.c.).
Si tratta di un provvedimento di particolare interesse, che dimostra come anche le società di persone, tanto in sede di costituzione, tanto nel corso della vita della società, necessitano della consulenza di professionisti esperti nella materia che possano offrire un supporto tecnico adeguato.
A disposizione del lettore il decreto in discussione.

