L‘inadempimento di non scarsa importanza del conduttore nelle locazioni ad uso commerciale e l’irrilevanza degli accordi verbali di riduzione del canoni locatizio (Trib. Pescara, Ord., 28 febbraio 2023).

Provvedimento favorevole per lo Studio davanti al Tribunale di Pescara, che, in accoglimento dell’intimazione di sfratto per morosità proposta, ha pronunciato ordinanza di rilascio degli immobili locati ad uso commerciale.

Il provvedimento è d’interesse in quanto il Tribunale ha ritenuto sufficiente il mancato pagamento di due mensilità di canone di locazione, unitamente alla mancata corresponsione degli oneri condominiali, per integrare un inadempimento di non scarsa importanza del conduttore e così ritenere provati i fatti posti a fondamento delle pretese degli intimanti. 

La Giurisprudenza è infatti ormai unanime nel ritenere che nelle locazioni ad uso diverso da quello abitativo trova applicazione il criterio dell’inadempimento di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. e spetta al giudice valutare in concreto l’importanza dell’inadempimento del conduttore. A tal fine il giudice può ricorrere al principio sancito dall’art. 5 della L. n. 392/1978, come parametro orientativo (inadempimento di una mensilità di canone o degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone), avuto riguardo alle particolarità del caso concreto, sebbene il cennato articolo sia applicabile solo alle locazioni ad uso abitativo.

Inoltre, il Tribunale ha ritenuto illegittime riduzioni unilaterali del canone di locazione, fondate su presunti accordi verbali con i locatori, mai formalizzatisi.

Infine, d’interesse è l’applicazione fatta dal Tribunale del principio della Suprema Corte, in caso di pagamento del canone con causale generica (come la dicitura «affitto»), secondo cui «in difetto di imputazione specifica del debitore, [è] operante l’imputazione legale dei pagamenti ai crediti preesistenti, con conseguente spettanza al debitore dell’onere di provare di aver altrimenti estinto questi ultimi» (Cass. 18991/2016).

A disposizione del lettore copia dell’ordinanza in commento.

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