Ammissibilità dell’azione revocatoria contro l’atto di cessione della quota di società in nome collettivo.


Provvedimento favorevole per lo studio davanti alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in accoglimento delle difese svolte, ha rigettato l’appello proposto da un debitore destinatario di domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. (dante causa di un atto di trasferimento di una quota di s.n.c.), secondo cui l’azione pauliana avente per oggetto un atto di cessione di quote di s.n.c. sarebbe inammissibile, perché non funzionale a una successiva azione esecutiva. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 2305 c.c. non potrebbero essere avviate azioni esecutive sulla quota, da parte del creditore particolare del socio, finché dura la società.

Si è eccepito, tuttavia, che non solo la quota in questione era liberamente trasferibile ai sensi delle disposizioni statutarie, e dunque ragionevolmente passibile di espropriazione anche nel corso della vita della società, ma soprattutto che, anche qualora la quota non fosse stata liberamente trasferibile, la domanda revocatoria avrebbe avuto comunque un’utilità concreta. Infatti, qualora si fosse verificata una causa di scioglimento della società o una causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio/debitore, si sarebbero potute esperire le azioni esecutive sulla futura quota di liquidazione (costituente, in sostanza, legittima aspettativa del creditore).

Ciò, in linea con l’orientamento della Suprema Corte. Al riguardo, la recentissima Cass. n.1228/2023, conformemente all’orientamento già espresso da Cass. n.15605/2002, ha infatti ribadito che: 

a. può essere espropriata la quota di snc dal creditore particolare del socio durante la vita della società se è prevista la libera trasferibilità della quota nello statuto: «Non è in discussione la non espropriabilità della quota della società in nome collettivo del socio debitore da parte del creditore prima dello scioglimento della società (salvo che l’atto costitutivo preveda la libera trasferibilità con il solo consenso di cedente e cessionario Cass. 7 novembre 2002, n. 15605)»;
b. terminata la società è indiscutibile che «la quota è espropriabile se sia stato deliberato lo scioglimento della società e compiuta la liquidazione o comunque una volta che sia stata liquidata la quota del socio debitore per lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a costui»;
c. l’azione revocatoria nelle more in cui è “sospeso” il diritto del creditore particolare del socio ad espropriare la quota del proprio debitore può validamente essere proposta, perché è a essa prodromica: «L’azione revocatoria, il cui effetto è la possibilità di promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive o conservative sul bene oggetto dell’atto impugnato (art. 2902, comma 2, c.c.), è funzionale al compimento degli atti esecutivi una volta che la quota sia diventata espropriabile per effetto della liquidazione. Analogamente al creditore particolare del socio, che può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore soltanto alla scadenza della società (cfr. art. 2305 c.c., che esclude così l’operatività nella s.n.c. dell’art. 2270, comma 2), il creditore del socio che abbia ceduto la propria quota, una volta che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti della dell’atto di disposizione ai sensi dell’art. 2901, ove risulti perfezionata la liquidazione della quota può compiere le azioni esecutive, se munito di titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito corrispondente alla somma di denaro rappresentante il valore della quota. La conservazione della garanzia patrimoniale si realizza qui come reintegrazione del valore del bene uscito dal patrimonio del debitore.».
d. in conclusione, il principio di diritto secondo cui «il creditore, che abbia ottenuta la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell’atto di cessione della quota di società in nome collettivo compiuto dal suo debitore, può promuovere nei confronti del cessionario le azioni esecutive, se munito titolo esecutivo, o conservative aventi ad oggetto il credito risultante dalla liquidazione della quota».

In base a tutto quanto sopra, pertanto, la Corte d’Appello ha riconosciuto, in concreto, l’utile esperimento dell’azione revocatoria, ma soprattutto ribadito il principio di diritto dato dalla Suprema Corte.

Infine, dal punto di vista processuale, è d’interesse notare l’applicazione data dalla Corte all’art. 127-ter c.p.c. introdotto con la riforma Cartabia.

La causa è stata definita, ai sensi di tale disposizione e dell’art. 281-sexies c.p.c., con lo svolgimento della prima e unica udienza (cartolare).

Peraltro, la Corte ha comunque liquidato anche la fase decisionale, in ragione della modalità decisoria ex art. 281-sexies c.p.c., prescindendo dunque dall’omessa assegnazione delle memorie di cui all’art. 190 c.p.c.

Effettivamente, si è trattato di un utile snellimento del procedimento d’appello per il caso di specie, in cui si fronteggiavano sì una pluralità di parti, ma comunque contrapposte in “due schieramenti”, senza che sia stato proposto un appello incidentale e dunque contraendo una fase decisoria che, ragionevolmente, negli scritti conclusivi, non avrebbe visto particolari innovazioni nelle difese.

Una sostanziale applicazione del principio di economia processuale e del giusto processo.

A disposizione il testo del provvedimento.



Rispondi

Scopri di più da Angelozzi Curto Studio Legale

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere