Il rischio elettivo quale ipotesi di caso fortuito che esclude la responsabilità da cose in custodia

Provvedimento favorevole per lo studio. In accoglimento delle difese spiegate e della ricostruzione dei fatti rappresentata nella comparsa conclusionale all’esito della corposa fase istruttoria, il Tribunale di Teramo ha rigettato le domande ex art. 2051 c.c. spiegate anche nei confronti della compagnia assicurativa assistita.

Nel caso di specie, i congiunti di un escursionista deceduto a seguito di una rovinosa caduta domandavano il risarcimento dei danni contro gli asseriti custodi dell’area (appunto un sentiero escursionistico) e le loro compagnie assicurative, per aver omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare incidenti nell’area stessa.

Nel triste giorno, secondo la ricostruzione formulata sulla base degli elementi di prova raccolti, l’escursionista si lanciava imprudentemente nel fossato del fiume costeggiato, perdendo la vita, per tentare di salvare il suo bambino, mentre camminavano fuori sentiero, sul bordo dell’alveo del fiume e senza dispositivi di protezione.

Secondo il Tribunale, la scelta degli escursionisti di uscire dal sentiero tracciato e di non interrompere il proprio percorso tornando indietro, nonostante la percezione del pericolo e confidando nella propria esperienza, ha costituito un’ipotesi di rischio elettivo, ossia di scelta consapevole del danneggiato di utilizzare la cosa in custodia nonostante si avveda con l’ordinaria diligenza della sua pericolosità, che costituisce momento fondamentale di causazione dell’evento.

Inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 1227 c.c., il rischio elettivo costituisce un’ipotesi di caso fortuito in grado di spezzare il nesso di causa previsto dall’art. 2051 c.c. tra la cosa e il custode, mandando esente da responsabilità il custode stesso.

Pertanto, la sentenza ha ribadito l’orientamento pacifico della giurisprudenza secondo cui «quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l’incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.».

A disposizione del lettore il provvedimento in discussione.

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